Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio Bilancio e Partecipazioni
Predispone il Bilancio previsionale, le proposte di note di variazione e di assestamento annuale, cura il mantenimento del sistema di contabilità interna e di bilancio nel rispetto dell’ordinamento vigente. Elabora il Conto consuntivo e i report finali, rielabora il rendiconto generale per le riclassificazioni di legge e aggiorna i sistemi informativi istituzionali presso gli organi vigilanti esterni.
Gestisce le società partecipate e svolge le verifiche previste dalla vigente normativa, sviluppa proposte di razionalizzazione ed efficientamento del settore delle partecipate, supporta la redazione di Relazioni agli organi di controllo interni ed esterni.