Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Delibera sezione reg. 19/2018

Data: 31-01-2018
Descrizione

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 del t.u. d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

Allegati

File con estensione pdf Delibera: 180130_delbera_CdC_19_2018.pdf
(Pubblicato il 03/04/2018 - Aggiornato il 03/04/2018 - 388 kb - pdf)
Contenuto creato il 03-04-2018 aggiornato al 03-04-2018