Controlli e rilievi sull'amministrazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Delibera sezione reg. 19/2018
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 del t.u. d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175).
Allegati

(Pubblicato il 03/04/2018 - Aggiornato il 03/04/2018 - 388 kb - pdf)