Criteri e modalità
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
È possibile richiedere all’Autorità di Sistema Portuale sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di eventi o iniziative secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di contributi e patrocini.
Per ulteriori informazioni contattare l’Area Relazioni Esterne e Promozione.