Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 comma 2

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

Il D.lgs. 91/2011, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", all'art. 19 prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Al comma 4 del medesimo articolo è inoltre previsto che  le Amministrazioni Vigilanti definiscano per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Tale sistema minimo, ai sensi della norma citata, è stabilito con decreto del Ministero competente d'intesa con il MEF ed è tutt’ora in fase di completamento. 

In proposito, il Ministero vigilante, con nota n. 8770 del 30 marzo 2018,  ha costituto un Gruppo di lavoro formato da esperti tecnici rappresentanti del MIMS, del MEF e di quattro Autorità di Sistema Portuale - tra cui anche quella del Mare Adriatico centro settentrionale - per individuare gli indicatori e le missioni più idonee a rappresentare, nell'ambito del piano dei conti integrato, i programmi delle Autorità di Sistema Portuale.

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