Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

   

L'accesso civico "semplice" è il diritto del cittadino a
richiedere alle Pubbliche amministrazioni la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, ma non pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

L'accesso civico generalizzato (nato dal cosiddetto FOIA italiano, Freedom of information act) è il diritto del cittadino a chiedere dati, informazioni e documenti di cui la PA è titolare.


 

CHI PUÒ RICHIEDERE I DATI

Chiunque, senza dover spiegare perché.

 

COME FARE

Il cittadino deve inviare la richiesta e indicare quali sono i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta, senza questa informazioni la domanda infatti è inammissibile.
La Pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere.

La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli riportati di seguito ed indirizzata alternativamente:

MODULO DOMANDA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE: Formato ACS MSWord  -  Formato ACS ODT

MODULO DOMANDA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Formato MSWord  -  Formato ODT

La domanda può essere recapitata:

  • tramite posta elettronica non certificata, indicando nel messaggio di posta le generalità del richiedente
  • tramite la propria Posta Elettronica Certificata
  • tramite posta ordinaria o raccomandata o consegna a mano all'indirizzo: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna

 

QUANTO COSTA

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

Nel caso di diniego totale o parziale o mancata risposta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.