Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE |
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO |
L'accesso civico "semplice" è il diritto del cittadino a
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L'accesso civico generalizzato (nato dal cosiddetto FOIA italiano, Freedom of information act) è il diritto del cittadino a chiedere dati, informazioni e documenti di cui la PA è titolare. |
CHI PUÒ RICHIEDERE I DATI
Chiunque, senza dover spiegare perché.
COME FARE
Il cittadino deve inviare la richiesta e indicare quali sono i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta, senza questa informazioni la domanda infatti è inammissibile.
La Pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere.
La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli riportati di seguito ed indirizzata alternativamente:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (vedi Articolazione degli uffici);
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.L.gs 33/2013
- all'indirizzo PEC dell'Ente: port.ravenna@legalmail.it (solo se inviato da casella PEC)
MODULO DOMANDA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE: Formato ACS MSWord - Formato ACS ODT
MODULO DOMANDA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Formato MSWord - Formato ODT
La domanda può essere recapitata:
- tramite posta elettronica non certificata, indicando nel messaggio di posta le generalità del richiedente
- tramite la propria Posta Elettronica Certificata
- tramite posta ordinaria o raccomandata o consegna a mano all'indirizzo: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna
QUANTO COSTA
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Nel caso di diniego totale o parziale o mancata risposta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.